Le ultime sul TONNO ROSSO E LEGGI, Da Saverio Bersanetti.

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kahunaIII
view post Posted on 2/6/2013, 12:54




Finalmente le tante raccomandazioni e suggerimenti hanno sortito un effetto positivo. Il decreto emanato di recente dal MIPAAF e che allego di seguito a queste mie considerazioni è in linea con quanto sia da me che da altri andiamo suggerendo da tanti anni, infatti sancisce in maniera perentoria la cessazione di catture accessorie o accidentali ( by-catch) avendo raggiunto la quota indivisa per effetto anche dei molti sequestri di tonno, catturato illegalmente, fatti negli ultimi tempi. Alla buon’ora si è compreso che non ci possono essere vie di mezzo di fronte al dilagare di una illegalità diffusa che spesso è sostenuta dalla possibilità di sfumare i contorni di ciò che è lecito e di ciò che è illegale e questo decreto coglie in pieno l’obiettivo di dare un segnale forte del fatto che bisogna cambiare metodo e mentalità. A sostegno di quanto testé affermato voglio raccontare un esempio da me vissuto direttamente; in un mercato, di cui non faccio il nome per non suscitare dissapori, diversi anni or sono arrivavano e venivano commercializzate, in certi periodi dell’anno, migliaia di cassette di piccolissime sogliole di gran lunga sottomisura con la scusante che si trattava di catture accidentali fatte con lo strascico. Ad un certo punto qualcuno si alzò in piedi e stabilì che anche se queste piccole sogliole fossero state frutto di catture accidentali, il mercato non le avrebbe ritirate e non sarebbero state vendibili. Avvenne un miracolo, improvvisamente le sogliole si fecero furbe e non si fecero più catturare accidentalmente e chi vuol capire capisca cosa intendo. Non posso quindi che complimentarmi con i funzionari che hanno deciso di emanare questo coraggioso decreto anche se probabilmente verrà impugnato ed è anche probabile che venga modificato, tuttavia questa è l’unica via, quella del rigore, per tentare di salvare quel poco che è ancora rimasto delle risorse del nostro mare e, paradossalmente, nel pieno e totale interesse di coloro che contestano da sempre la politica del rigore.
Allego decreto:

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENATRE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;
VISTO il decreto ministeri aie 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
VISTO il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/54 del 25 gennaio 2013 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2013, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate;
VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2013, recante, per l'annualità 2013, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto massimale, nonché l'individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari a 29,19 tonnellate;
VISTO il paragrafo 32 della raccomandazione ICCAT n. 12-03 che non consente l'effettuazione di ulteriori catture accessorie (by-catch) in caso di esaurimento del contingente preventivamente assegnato per la loro copertura;
VISTO l'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 che impone agli Stati membri di fissare la data a partire dalla quale, a seguito del raggiungimento dello sforzo massimo consentito relativo ad un determinato tipo di pesca, ne dispone l'interruzione immediata;
VISTO il decreto direttoriale n. 8447 del 17 aprile 2013, con il quale questa Direzione generale, nell'approvare le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2012, si è riservata, ai sensi per gli effetti del richiamato articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca (bersaglio e/o accessoria) del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENATRE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL 'ACQUACOLTURA
CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che il livello della pesca accessoria (by-catch) di tonno rosso, derivante da catture conformi e non alla vigente normativa in materia, ha raggiunto il predetto massimale inizialmente assegnato come quota non divisa (UNCL);
RITENUTO di dover interrompere, anche in applicazione del principio precauzionale, il prelievo accessorio (by-catch) della risorsa tonno rosso al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi comunitari ed internazionali;
DECRETA
Articolo unico
1. È fatto divieto di effettuare catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 maggio 2013.
2. I contravventori al divieto di cui al precedente comma 1, sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell' articolo Il, comma l , del decreto legislativo 9 gennaio 2012, nA, in premessa citato.
3. Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 32 della raccomandazione ICCAT n. 12-03, in premessa citato, non sono sanzionabili le catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, a condizione che gli esemplari interessati siano ancora vivi e rigettati in mare.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall' avvenuta affissione, entro 120 giorni ricorso straordinario al presidente della Repubblica.
 
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