Vediamo se riesco a fare un po' di chiarezza:
"Peschereccio" è un termine di uso comune che, di per se stesso, indica una unità navale autorizzata ad esercitare la pesca commerciale (vale a dire al fine di vendere il prodotto del pescato).
Quindi comprende tutte le unità destinate alla pesca professionale, indipendentemente dal tipo di pesca esercitata.
Infatti ogni Licenza di Pesca rilasciata dal Ministero delle politiche Agricole & Forestali indica all'uso di quali sistemi/attrezzi da pesca viene autorizzata quella particolare unità.
Una prima suddivisione di tali sistemi si fa tra "Attivi" e "Passivi.
ATTIVI
- Arpione (v. Pesci spada nello Stretto di Messina)
- Sciabica (Attrezzi Trainati)
- Strascico (Attrezzi Trainati)
- Draga (Attrezzi Trainati)
- Rete a Circuizione (con o senza chiusura meccanica, vale a dire con o senza anelli)
PASSIVI
- Attrezzi da Posta (reti da posta fisse, reti da posta circuitanti, nasse, cogolli, bertovelli ecc.)
- Palangari (v. palamiti o conzi o coffe)
- Lenze (v. lenze trainate, bolentini, correntine, lenze per calamari o totani ecc)
La Licenza di Pesca autorizza la singola unità all'uso di uno o più dei citati "mestieri".
Oltre ad una generale regolamentazione normativa dell'attività di pesca (che vale quindi per
tutti i sistemi) ne esiste una "particolare" che riguarda l'utilizzo ogni attrezzo.
La materia è ABBONDANTEMENTE e SEVERAMENTE
regolamentata da Codice della Navigazione, Leggi, decreti e Regolamenti vari, tra i quali ormai da anni anche i regolamenti CE.
A tale proposito, per rispondere alla tua domanda dandoti un riferimento normativo che ti possa convincere, e non solo "perché te lo dico io",
a seguire riporto un estratto del vigente Regolamento CE 1967/2006.
Fammi sapere se sono stato esauriente.
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio
del 21 dicembre 2006
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo
e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e
che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
Articolo 13
Valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca
1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
...................
2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70% dell'altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del presente regolamento.
.......................
5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.
6. In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una profondità superiore all'isobata di 50 metri.
..............................
10. Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accordata una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la procedura prevista dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
11. In deroga al paragrafo 2 l'uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni:
– profondità marina non inferiore all'isobata di 50 metri;
– vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino;
– nessun impatto significativo sull'ambiente marino;
– conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b);
– nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato dagli Stati membri.
..........................
Quindi la situazione è:
- STRASCICO............................................ in Liguria ed in altre regioni (mi pare la Calabria), vista la particolare condizione dei fondali è stata concessa la deroga di cui all'Art. 11;
- CIANCIOLO............................................. purché oltre i 300mt dalla costa NON esistono vincoli di profondità minima (Art. 3);- ATTREZZI DA POSTA/PALANGARI/LENZE/ARPIONE .................nessun limite di distanza o profondità
Spero di essere stato comprensibile ed esauriente.
Edited by pietropesca - 3/11/2011, 06:42