Iscrizione imbarcazione

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xuxa
view post Posted on 21/1/2011, 15:42




Salve a tutti vorrei porre un quesito ,
sapreste dirmi cosa succede fiscalmente se un natante viene immatricolato diventanto cosi un'imbarcazione?
 
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kahunaIII
view post Posted on 21/1/2011, 20:41




CITAZIONE (xuxa @ 21/1/2011, 15:42) 
Salve a tutti vorrei porre un quesito ,
sapreste dirmi cosa succede fiscalmente se un natante viene immatricolato diventanto cosi un'imbarcazione?

Non vorrei sbagliarmi ma se ti riferisci alla consapevolezza delle forze della finanza della proprieta' dell'imbarcazione tranquillo oramai sono a conoscenza anche dei NATANTI, vanno in giro nei porti a chiedere i proprietari chi sono e cosi' sanno vita morte e miracoli.

La mia barca era del leasing e mi dissero una cosa bella del leasing e' che nessuno ti rompera' le scatole. Invece puntualmente sono arrivati in azienda e avevano tutti i dati dell'imbarcazione con tutta una serie di altre informazioni.

 
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gagiu
view post Posted on 21/1/2011, 21:31




cosa vuoi conoscere,e a che riguardo?
 
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pietropesca
view post Posted on 25/1/2011, 13:39




CITAZIONE (xuxa @ 21/1/2011, 15:42) 
Salve a tutti vorrei porre un quesito ,
sapreste dirmi cosa succede fiscalmente se un natante viene immatricolato diventanto cosi un'imbarcazione?

Un "natante" appartiene alla categoria dei beni mobili NON registrati.
Nel momento in cui lo iscrivi nei R.I.D. (Registri Imbarcazioni da Diporto) diventa un bene mobile registrato e diventa "imbarcazione", con tutto ciò che ne consegue da un punto di vista civilistico.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale il tuo commercialista ne sa di sicuro più di me, ma questo è quanto devi tenere presente:

REDDITOMETRO & CAPACITA' CONTRIBUTIVA
Lo strumento dell’accertamento sintetico segue un ragionamento logico che spesso è convincente da sè per verificare il tenore di vita del contribuente.

Il dettato normativo
L’art. 38, comma 4, del D. P. R. n. 600/1973, permette all’ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, del citato D. P. R. n. 600/1973, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
Il successivo comma 5 dispone che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell’avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.


In forza dell’ultimo provvedimento emanato, che comunque non ha modificato il paniere dei beni e servizi utilizzabili per la determinazione sintetica,
<b>gli elementi di indicativi di capacità contributiva sono dati da :

1) aeromobili;
2) navi e imbarcazioni da diporto;
3) autoveicoli;
4) altri mezzi di trasporto;
5) roulottess;
6) residenze principali e secondarie, distinte per zone e per tipologie di disponibilità
7) collaboratori familiari;
8) cavalli da corsa o da equitazione;
9) assicurazioni di ogni tipo (escluse, naturalmente, quelle relative alla R.C. obbligatoria per i
veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie).


Ai fini del calcolo del reddito sintetico l’ufficio procede all’individuazione dell’importo reddituale
attribuito a ciascun indice di capacità contributiva e a moltiplicarlo per il relativo coefficiente.
Gli importi dei vari indici di ricchezza ottenuti devono essere sommati, considerando l’importo più
elevato al 100%, il secondo importo al 60%, il terzo importo al 50%, il quarto importo al 40%, e
tutti gli altri importi successivi al 20% ( i valori ridotti, comunque, non possono essere inferiori
all’importo base, cioè a quello utilizzato per la moltiplicazione con il relativo coefficiente). Al
reddito come sopra determinato va aggiunta la quota di 1/6 degli incrementi patrimoniali di beni per
acquisti effettuati nell’anno del controllo e nei cinque precedenti.L’ultimo provvedimento
Il provvedimento appena emanato, che ha aggiornato gli indici, è così presentato:


Importo Coefficiente
1. Aeromobili
1.1 Aerei da turismo:
fino a 100 HP...............euro 226,68 x ora di volo 8
da 101 a 150 HP.............euro 244,43 ” “ 8
da 151 a 200 HP.............euro 299,29 ” “ 8
da 201 a 250 HP.............euro 329,94 ” “ 8
da 251 a 300 HP.............euro 371,08 ” “ 8
da 301 a 450 HP.............euro 443,69 ” “ 9
da 451 a 600 HP.............euro 607,45 ” “ 9
1.2 Elicotteri da turismo:
fino a 150 HP...............euro 342,04 x ora di volo 9
da 151 a 300 HP.............euro 467,89 x ora di volo 9
1.3 Alianti e motoalianti......euro 88,74 x ora di volo 7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:
fino a 50 HP................euro 40,34 x ora di volo 7
da 51 a 100 HP..............euro 56,47 ” “ 7
superiore a 100 HP..........euro 80,67 ” “ 7
Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.
2. Navi e imbarcazioni da diporto
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:
2. Navi e imbarcazioni da diporto

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t
con propulsione a vela:
oltre 600 e fino a 900 cm......euro 4,03 a cm 7
oltre 900 e fino a 1.200 cm....euro 3.630,18 7
più euro 6,45 per ogni cm eccedente i 900
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm..euro 5.566,27 7
più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.200
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm..euro 8.470,41 8
più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.500
oltre 1.800 cm.................euro 11.374,55 8
più euro 11,29 per ogni cm eccedente i 1.800
ed euro 8.067,06
per ogni unità di personale stagionale)
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con
propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:
fino a 900 cm..................euro 3.226,82 più euro 22,59 5
- più euro 22,59 per ogni cm eccedente i 600
- più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 900 e fino a 1.200 cm....euro 10.003,15 5
- più euro 10,89 per ogni cm eccedente i 900
- più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm..euro 13.270,31 6
- più euro 32,27 6 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione
(espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 1.400 cm.................euro 19.723,95 7
- più euro 32,27 7 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 16,13 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione
(espressa utilizzando il metro come unità di misura)
ed euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale.
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t..euro 72.603,51 4
- più euro 968,05 ogni t eccedente le 50,
- più euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale. .

3. Autoveicoli
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:
fino a 12 HP................euro 1.909,47 4
da 13 a 15 HP...............euro 1.909,47 più euro 188,77 5 per ogni HP eccedente i 12
da 16 a 20 HP...............euro 2.476,59 più euro 341,24 6 per ogni HP eccedente i 15
da 21 a 24 HP................euro 4.182,77 più euro 244,43 7 per ogni HP eccedente i 20
oltre 24 HP..................euro 5.160,50 più euro 215,39 8 per ogni HP eccedente i 24
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:
fino a 16 HP.................euro 3.660,02 5
da 17 a 20 HP................euro 3.660,02 più euro 309,77 6per ogni HP eccedente i 16
oltre 20 HP..................euro 4.899,12 più euro 323,49 7 per ogni HP eccedente i 20
Gli ammontari risultanti dall’applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli
sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno
successivo a quello di prima immatricolazione.

4. Altri mezzi di trasporto a motore
4.1 Campers e autocaravans:
fino a 19 HP.................euro 2.594,37 5
da 20 a 22 HP................euro 2.594,37 più euro 125,04 5 per ogni HP eccedente i 19
oltre 22 HP..................euro 2.969,48 più euro 194,42 6 per ogni HP eccedente i 22
4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:
da 251 a 350 cc...............euro 584,01 5
da 351 a 500 cc...............euro 782,50 5
oltre 500 cc..................euro 1.029,60 7
Gli ammontari risultanti dall’applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi
di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal
terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. Roulottes..................euro 887,38 5

6. Residenze principali e secondarie
6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
ed Emilia-Romagna:
fino a 120 mq.................euro 27,43/mq annui 4
oltre 120 mq..................euro 27,43/mq annui 5
6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:
fino a 120 mq.................euro 22,59/mq annui 4
oltre 120 mq..................euro 22,59/mq annui 5
6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle
regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:
fino a 120 mq................euro 19,36/mq annui 4
oltre 120 mq.................euro 19,36/mq annui 5
6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:
fino a 120 mq........Valgono gli stessi importi delle 5 residenze principali ridotti del 50%
oltre 120 mq.........Valgono gli stessi importi delle 6 residenze principali ridotti del 50%
6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all’estero:
euro 16,13/mq 86.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:
principali...........Valgono gli stessi importi delle residenze in 3
proprietà aumentati del canone di locazione
secondarie...........Valgono gli stessi importi delle residenze in 4 proprietà aumentati del canone di locazione
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:
l’importo è costituito dall’ammontare 6 del canone di locazione
6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:
euro 4,03 per mq per settimana 6 di disponibilità
La superficie deve essere calcolata ai sensi dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti
sono ridotti di una unità. L’ammontare risultante dall’applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.
Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e
6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari
a tempo pieno conviventi...........euro 16.295,45 per ciascuno 4
collaboratore a tempo parziale o non conviventi..euro 9,28 per ora lavorata 4
Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:
cavalli da corsa....................euro 7.260,35 7
cavalli da equitazione..............euro 4.840,23 6
8.2 Cavalli a pensione:
cavalli da corsa....................euro 14.520,70 7
cavalli da equitazione..............euro 8.067,06 6
9. Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie): ammontare del premio 10


p.s.
(ho escluso le tabelle delle "navi da diporto" che ritengo non ti interessino)

Edited by pietropesca - 1/2/2011, 08:01
 
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pietropesca
view post Posted on 25/1/2011, 14:19




CITAZIONE (kahunaIII @ 21/1/2011, 20:41) 
CITAZIONE (xuxa @ 21/1/2011, 15:42) 
Salve a tutti vorrei porre un quesito ,
sapreste dirmi cosa succede fiscalmente se un natante viene immatricolato diventanto cosi un'imbarcazione?

Non vorrei sbagliarmi ma se ti riferisci alla consapevolezza delle forze della finanza della proprieta' dell'imbarcazione tranquillo oramai sono a conoscenza anche dei NATANTI, vanno in giro nei porti a chiedere i proprietari chi sono e cosi' sanno vita morte e miracoli.

La mia barca era del leasing e mi dissero una cosa bella del leasing e' che nessuno ti rompera' le scatole. Invece puntualmente sono arrivati in azienda e avevano tutti i dati dell'imbarcazione con tutta una serie di altre informazioni.

Il Leasing "italiano" ha avuto SOLO questi lati positivi:
1. enormi introiti per le società locatrici ed il sistema bancario ( si sempre quello);
2. grandi utili per cantieri e importatori che, negli ultimi anni, hanno approfittato a man bassa dell'ingresso sul mercato nautico di una clientela di NON appassionati che "si faceva" la barca:

a) NUOVA (perchè comprare un usato di 12mt con 80mila euro, quando con 4mila euro al mese in leasing poso prendere un 15mt nuovo? - e tra l'altro AVERLI gli 80mila euro!!);
e poi, perchè pagare l'iva al 20% quando col leasing pago un'aliquota ridotta?????
b) senza avere le disponibilità economiche, spesso neanche per la manutenzione ordinaria (bastava presentare un 740 decente o il bilancio di una società NON in perdita per ottenere un leasing)
c) in quanto status symbol per incompetenti ( e via con le finestrature a murata ed altre inutili e, soprattutto, stupide amenità.....)

Peccato che:
1. Alla luce degli ultimi interventi della UE NON attualmente sia impossibile fare un leasing"italiano" su una barca;
2. Cantieri ed importatori, in una crisi senza precedenti non solo per la congiuntura economica mondiale ma anche e soprattutto per lo scoppio proprio della "bolla leasing", sono in un pantano dal quale
provano a tirarsi fuori chiudendo aziende, licenziando dipendenti e soprattutto NON PAGANDO I FORNITORI (quasi tutti artigiani e piccole aziende), parecchi dei quali sono stati obbligati al fallimento;
e questi, a differenza di un operaio, non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale!!!!
3. Per i già citati interventi della UE (con valore retroattivo) quando l'Agenzia delle Entrate comincerà a richiedere l'iva non versata alle società di leasing, questesicuramente NON VERSERANNO un
nichelino e con il cerino in mano a dover pagare si troveranno i conduttori.

Ne vedremo delle belle!

Senza dimenticare i problemi di riconoscimento della garanzia che il leasing porta sempre con sé.

p.s.
ne ho parlato al passato perchè il leasing italiano è ormai defunto.
 
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gagiu
view post Posted on 25/1/2011, 20:50




[/QUOTE]
Per quanto riguarda l'aspetto fiscale il tuo commercialista ne sa di sicuro più di me, ma questo è quanto devi tenere presente..........................
[/QUOTE]

alla faccia della precisazione.............meno male che non sei un commercialista,meno male che non sei un funzionario dell'ufficio delle entrate non vorrei essere un evasore da te "puntato" :D :D :D :D :D :D :D :D
 
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xuxa
view post Posted on 25/1/2011, 21:57




Grazie a tutti, pietropesca veramente mi hai stupito,non so che tipo di lavoro tu svolga ma ad essere sincero neanche il mio commercialista non è stato cosi esaudiente,
comunque grazie .
 
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pietropesca
view post Posted on 26/1/2011, 06:00




sono mediatore marittimo.
p.s.
(occhio ai commercialisti: capita che di "marittimo" non sappiano un'acca e inventino,,,)
 
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kahunaIII
view post Posted on 26/1/2011, 13:20




CITAZIONE (pietropesca @ 26/1/2011, 06:00) 
sono mediatore marittimo.
p.s.
(occhio ai commercialisti: capita che di "marittimo" non sappiano un'acca e inventino,,,)

Pietro come sempre ti devo sfruttare al massimo perche' non capita spesso di trovare persone preparate come te, ti pongo una domanda, un po' in O-T ma speriamo che non mi bannino dal forum per essere fuori topic.
Allora DOMANDA: Ma e' vero che il PORTO, o MARINA che sia non e' assolutamente responsabile di eventuali danni causati all'ormeggio da parte di eventi atmosferici per esempio???? Il responsabile resta sempre il comandante????
Non sara' direttamente legato al tuo lavoro m senz'altro ne sai piu' di me. Diritto marittimo........... :P :P
Grazie
 
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pietropesca
view post Posted on 26/1/2011, 14:02




Sui contratti di ormeggio (di sicuro ne hai firmato uno chiedendo l'assegnazione dell'ormeggio) dovrebbero essere specificate le responsabilità anche per questa eventualità.
 
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kahunaIII
view post Posted on 27/1/2011, 00:10




CITAZIONE (pietropesca @ 26/1/2011, 14:02) 
Sui contratti di ormeggio (di sicuro ne hai firmato uno chiedendo l'assegnazione dell'ormeggio) dovrebbero essere specificate le responsabilità anche per questa eventualità.

Non ci avevo pensato, vado a vedere. Intanto ho saputo che la TRAPPA non e' responmsabilita' del porto e se si rompe assolutam,ente non ne risponde nessuno. La Trappa va sostituita immediatamente dopo avere preso possesso del posto barca per fare in modo di essere piu' sicuri.

Grazie.
 
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pietropesca
view post Posted on 27/1/2011, 08:24




Anche per quanto riguarda la trappa dipende fa fede quanto riportato, e da te accettato e firmato, sul contratto.
 
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skipp1
view post Posted on 27/1/2011, 12:06




A me risulta che quando un paio d'anni fa a Lavagna sono saltate delle catenarie a causa del maltempo le assicurazioni abbiano risposto....
 
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tuara
view post Posted on 27/1/2011, 14:22




CITAZIONE (pietropesca @ 25/1/2011, 14:19) 
[Peccato che:
1. Alla luce degli ultimi interventi della UE NON attualmente sia impossibile fare un leasing"italiano" su una barca;
2. Cantieri ed importatori, in una crisi senza precedenti non solo per la congiuntura economica mondiale ma anche e soprattutto per lo scoppio proprio della "bolla leasing", sono in un pantano dal quale
provano a tirarsi fuori chiudendo aziende, licenziando dipendenti e soprattutto NON PAGANDO I FORNITORI (quasi tutti artigiani e piccole aziende), parecchi dei quali sono stati obbligati al fallimento;
e questi, a differenza di un operaio, non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale!!!!
3. Per i già citati interventi della UE (con valore retroattivo) quando l'Agenzia delle Entrate comincerà a richiedere l'iva non versata alle società di leasing, questesicuramente NON VERSERANNO un
nichelino e con il cerino in mano a dover pagare si troveranno i conduttori.

Ne vedremo delle belle!

Senza dimenticare i problemi di riconoscimento della garanzia che il leasing porta sempre con sé.

p.s.
ne ho parlato al passato perchè il leasing italiano è ormai defunto.

Ciao Pietro,
mi puoi dare maggiori ragguagli su quello da te scritto per cortesia?
In particolar modo il discorso sulla garanzia, e sul recupero dello sconto sull'IVA.
E se avessi un link o un file dove trovare qualcosa di ufficiale in merito, visto che sto trattando
un acquisto, e il broker sta spingendo molto per un leasing marittimo.
Ciao e grazie molte.
Marco

 
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pietropesca
view post Posted on 27/1/2011, 16:23




<b>GARANZIA

Parliamo di una unità NUOVA o USATA (nel secondo caso SOLO se acquistata da venditore professionale e NON da privato - quindi esclusivamente da cantiere, importatore o commerciante che l'abbia "ritirata in permuta" o acquistata, abbia effettuato la trascrizione e ne sia quindi proprietario)

Questo è il caso in cui il Compratore e/o il Conduttore del Contratto di Leasing, dopo l'acquisto e ovviamente nei termini di validità della garanzia di legge, riscontri difetti o problemi sulla barca per i quali ritenga necessario un intervento in garanzia.

Quanto segue è ciò che accade normalmente.

Il Compratore (che è proprietario del bene) richiede al Costruttore e/o al Venditore l'effettuazione di tali interventi e gli stessi:
a) vengono effettuati con esito positivo e tutto viene risolto;
b) NON vengono effettuati con esito positivo o addirittura NON VENGONO EFFETTUATI
AFFATTO.

Qualora si verifichi il caso b) nasce una NETTA differenza tra barca acquistata e barca in leasing:

BARCA DI PROPRIETA'
il Compratore, nel caso ritenga lesi i suoi diritti di consumatore, ha la possibilità di adire alle vie legali per ottenere dal Costruttore e/o Venditore quanto previsto dalla vigente (ed efficace) normativa a sua tutela.

BARCA IN LEASING
Il Conduttore (che NON è proprietario del bene poiché ad esserlo è la società di leasing) NON HA TITOLO per richiedere al Costruttore e/o al Venditore alcun intervento.
La società di leasing, una volta firmati i contratti, ha un solo interesse: che il Conduttore paghi regolarmente i canoni dovuti, punto.
Ogni ed eventuale problema in garanzia che renda necessaria una azione civile (che ovviamente comporta il pagamento della parcella di un avvocato) ovviamente non rientra di nelle sue priorità.
A questo punto il Conduttore si trova con:
- un Cantiere e/o Venditore restio a rispettare i termini di legge e ben al corrente di come l'unico che abbia titolo ad adire alle vie legali sia la società di leasing;
- una società di leasing che, con un contratto che obbliga il Conduttore a versare i canoni dovuti, vede ogni suo interesse COMUNQUE tutelato.

In conclusione nel caso in cui si voglia acquistare una barca dilazionando il pagamento nel tempo lo strumento migliore resta il classico finanziamento:
- una banca mi finanzia un determinato importo,io acquisto un bene, il bene E' di mia proprietà.


ESTRATTO DA NEWSLETTER ISYBA (International Ship & Yacht Broker Association)
"Nel 2009 l'Agenzia delle Entrate su sollecitazione di ASSILEA ed UCINA, pubblico' la Circolare AE n. 38E del 22 luglio 2009, con la quale, introducendo il "parametro acque territoriali", trasferi' la responsabilita' fiscale dalle Societa' di Leasing Nautico agli Utilizzatori, obbligati a compilare (inconsapevolmente) apposita dichiarazione con la quale assumersi l'onere futuro delle agevolazioni fiscali concesse in materia di IVA.
Il 22 dicembre 2010 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE la sentenza C-116/2010 con cui viene stabilito "erga omnes" ed "ex-tunc" il seguente principio: "i corrispettivi dei contratti di locazione (ivi compresa la locazione finanziaria) e di noleggio di unità da diporto stipulati con persone fisiche DEVONO essere assoggettati ad IVA anche se la navigazione (a fini di diporto) avviene in “ALTO MARE”.
La sentenza C-116/2010 della Corte di Giustizia della UE, in particolare, rende obsoleto ed inapplicabile il "Vademecum sul Leasing nautico" diffuso ad ottobre 2010 su iniziativa di ASSILEA e con la collaborazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Agenzia delle Entrate ed UCINA."

Un "Broker" (cioè un Mediatore Marittimo regolarmente iscritto al ruolo, e quindi dotato delle competenze necessarie al superamento dell'esame previsto per acquisire il titolo) non solo è in grado di consigliarti per il meglio ma, dovendo per legge assumere una posizione assolutamente imparziale tra le parti (in questo caso Venditore e Compratore) è anche obbligato a farlo.
 
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16 replies since 21/1/2011, 15:42   453 views
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